L’ Art. 164 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 , al comma 1 lettera f), dell’ Art. 111 T.U.L.P.S. in materia di rilascio delle licenze per l’esercizio dell’arte fotografica, fermo restando l’obbligo di informazione tempestiva all’autorità di pubblica sicurezza.
Le caratteristiche principali che individuano l’artigiano, e quindi anche il fotografo se opera con tali modalità, sono:
avere per scopo la produzione di beni o di servizi (il fotografo offre servizi);
esercitare l’attività in modo che sia organizzata col suo lavoro personale e prevalente, eventualmente coadiuvato dai familiari e da un numero di dipendenti che ha dei limiti fissati dalla legge (per "lavoro personale e prevalente" si intende che il titolare deve prestare la sua opera in maniera prevalente in quell’attività, senza poter comunque gestire più di una impresa artigiana);
esercitare l’attività in un’azienda costituita come ditta individuale, impresa familiare o coniugale, società di persone senza prevalenza di capitale o cooperative. In caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare il proprio lavoro prevalentemente nell’impresa; se i soci sono solo due, basta che lo faccia uno di essi.
Nel 1996 ( Risoluzione Ministero delle Finanze 17 luglio 1996 n. 129/E ) il Ministero delle Finanze ha riconosciuto all’attività fotografica non solo la veste di impresa ma anche quella di libera professione, quando le attività fotografiche hanno una impostazione libero-professionale.
Si possono individuare come attività di libera professione quelle che:
siano prive di struttura, cioè basate sulla persona stessa del professionista;
producano immagini prevalentemente interpretative;
siano basate sulla figura di un professionista-interprete e non una semplice struttura di produzione di immagini;
che non siano basate sull’investimento di significativi capitali di attrezzatura;
non sia nella pratica rivendibile a terzi, cioè non si generi un "avviamento commerciale" simile a quello che può avere un negozio od uno studio con una sua struttura riconoscibile. In sostanza, deve trattarsi di un’attività dalla quale, tolto il professionista, non resta sostanzialmente nulla (tranne le attrezzature fotografiche).
Le attività che soddisfano questi requisiti possono essere considerate di professione. Tutte le altre sono attività di impresa.
Si ha, quindi, l’esistenza di due possibili nature giuridiche e fiscali dell’attività fotografica: da un lato, quella tradizionale di impresa (e, conseguentemente, di impresa artigiana, quando si tratti di una piccola impresa); dall’altro, quella libero-professionale (lavoro autonomo).