In un esercizio di somministrazione è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1993, n. 35) – Modificato dall’art. 1 del D.M. 5 agosto 1994 n. 534 (Gazz. Uff. 12 settembre 1994, n. 213).
Sorvegliabilità esterna
I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d’accesso o d’uscita.
Le porte o altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private.
In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d’accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall’autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l’apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d’accesso o d’uscita.
Caratteristiche delle vie d’accesso
Nessun impedimento deve essere frapposto all’ingresso o uscita del locale durante l’orario di apertura dell’esercizio e la porta d’accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno.
Sorvegliabilità interna
Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell’autorizzazione.
Agli eventuali locali interni non aperti al pubblico non può essere impedito l’accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l’identificabilità degli accessi ai vani interni dell’esercizio e le vie d’uscita del medesimo.