La somministrazione di alimenti e bevande in Piemonte è normata dalla L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i. che, a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. 11 marzo 2015 n. 3 , assoggetta generalmente l’apertura e il trasferimento dell’attività alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
In linea generale si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
Ma l’ Art. 8 L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 comma 6 disciplina anche alcuni "casi particolari" o "forme speciali" di somministrazione di alimenti e bevande che non sono soggette ai criteri ed indirizzi comunali e/o regionali per l’insediamento della attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso articolo.
In questi casi è infatti consentita la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, pur trattandosi di esercizi/locali non "genericamente" aperti al pubblico.
Le tipologie che ricadono all’interno di queste "forme speciali" sono le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate nei seguenti casi:
Fattispecie: CON ATTIVITA’ TRATTENIMENTO/SVAGO
L’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, effettuato congiuntamente con attività di intrattenimento e svago, è soggetto a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.
Perché sia verificata questa fattispecie sono richiesti due presupposti:
- l’attività di intrattenimento o svago deve essere prevalente rispetto a quella della somministrazione e perchè sia verificata questa prevalenza, occorre che la superficie utilizzata per l’intrattenimento o svago sia pari ad almeno i tre quarti del totale della superficie disponibile (esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi);
- inoltre occorre che l’attività di somministrazione venga effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce, a pagamento, della attività di intrattenimento o svago (NB: non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia).
Fattispecie: NELLE AREE DI SERVIZIO, STAZIONI, ecc.
Rientrano in questa fattispecie l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande effettuato:
- all’interno delle aree di servizio delle autostrade o principali strade extraurbane;
- sui mezzi di trasporto pubblico;
- all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico.
Tutte queste sottospecie sono soggette a SCIA e quindi sono soggette a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.
Fattispecie: NEGLI IMPIANTI DISTRIB.CARBURANTI
L’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande svolto in esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, è soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.
Perché sia verificata questa fattispecie è richiesto come presupposto che l’attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l’attività di distribuzione carburanti.Fattispecie: AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
L’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore è soggetto a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.
Questa fattispecie si configura con l’organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto al consumatore, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, svolto presso l’abitazione del consumatore o nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, o per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attività similari.Fattispecie: NELLE MENSE AZIENDALI
L’esercizio di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande svolto nelle mense aziendali, è soggetto a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.
La somministrazione nelle mense aziendali è intesa come somministrazione di pasti-offerta, in strutture con autonomia tecnico-funzionale, da parte di un datore di lavoro (pubblico o privato), ai propri di pendenti o ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l’opera di altro soggetto con cui sia stato stipulato apposito contratto.Fattispecie: IN SCUOLE-CASERME-OSPEDALI-OSPIZI
Rientrano in questa fattispecie l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande effettuato in:
- scuole e asili infantili;
- ospedali e case di cura;
- comunità religiose;
- caserme e stabilimenti delle forze dell’ordine;
- strutture di accoglienza o sostegno;
- case di riposo;
In tutte questi casi l’esercizio di somministrazione è soggetto a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.
Perché sia verificata questa fattispecie è richiesto come presupposto che l’attività di somministrazione venga effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce delle strutture stesse.Fattispecie: MUSEI-CINEMA-TEATRI-IMP.SPORTIVI
Rientrano in questa fattispecie l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande effettuato in:
- cinema;
- musei;
- teatri e sale da concerto;
- complessi sportivi e simili;
In tutte questi casi l’esercizio di somministrazione è soggetto a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.
Perché sia verificata questa fattispecie è richiesto come presupposto che l’attività di somministrazione venga effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce delle strutture stesse.Fattispecie: IN IMMOBILI PUBBL. CULTURA-TURISMO
Ricade in questa fattispecie l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande effettuato negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale.
La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall’ente proprietario dell’immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
Questa fattispecie di somministrazione è soggetta a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
La "superficie di somministrazione" (definita con delibera di Giunta Regionale) è l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.
Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39