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Strutture prima infanzia – Nido in famiglia

Destinatari

Bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 36 mesi. I bambini che compiono i 36 mesi prima del termine dell’anno formativo possono continuare a rimanere nel servizio fino al completamento dell’anno scolastico.

Capacità ricettiva

Il nido in famiglia può accogliere un numero massimo di 5 bambini contemporaneamente, oltre eventualmente ai figli in età 0/6 anni del contesto familiare ospitante il servizio. La capacità ricettiva massima compresi i figli del contesto familiare ospitante non può superare le 7 unità.

Il nido in famiglia può essere condotto anche da più di una figura educativa ma il numero massimo di bambini accoglibile, in contemporanea, resta sempre di 5 unità.

Requisiti strutturali e di dimensionamento

L’attività può essere avviata se nell’unità immobiliare sono disponibili:

  • uno spazio autonomo costituito da una camera o anche ricavato all’interno di una camera più ampia, adeguatamente separato dal locale cucina, da destinarsi in modo esclusivo all’ospitalità dei bambini, di almeno 5 mq. di superficie utile a bambino con un minimo di 15 mq;
  • un servizio igienico che disponga del riduttore del WC per l’uso dei bambini e di un lavandino, nonchè di uno spazio, anche esterno al servizio igienico, dove sia posizionato un fasciatoio;
  • un locale cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi;
    uno spazio esterno, anche non ad uso esclusivo, protetto per il gioco dei bambini.

    Per ogni unità immobiliare, catastalmente definita, può essere attivato un solo nido in famiglia. Non sono cumulabili più nidi in famiglia all’interno della stessa unità immobiliare.

    Servizio alimentare

    L’attività di nido in famiglia è esclusa dall’obbligo di notifica ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 .

    Considerata la particolare tipologia di utenti, è comunque opportuno che i soggetti che si occupano della preparazione e somministrazione dei pasti siano adeguatamente informati/formati per garantire la sicurezza alimentare adottando corrette prassi igieniche.

    L’organo preposto allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, in applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 e s.m.i. trasmette, ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, i dati identificativi dei servizi educativi in contesti domiciliari, concordando con gli stessi servizi eventuali iniziative di formazione/informazione e di controllo.

    Servizio di collegamento

    Il nido in famiglia deve essere collegato con un servizio educativo per l’infanzia autorizzato al funzionamento (nido, micro-nido, sezioni primavera) sul territorio della Regione Piemonte.

    Il servizio collegato, attraverso un contratto/convenzione, deve garantire la supervisione del servizio domiciliare e il supporto all’esercizio dell’attività, in particolare per:

  • il supporto alla figura educativa domiciliare nell’elaborazione del progetto educativo, che
    deve esplicitare nel dettaglio le modalità organizzative e le metodologie educative adottate;

  • la garanzia di continuità del servizio anche in caso di malattia della figura educativa
    domiciliare o di altri impedimenti del servizio domiciliare;

  • il supporto nella valutazione del servizio domiciliare svolto e nella verifica del mantenimento
    delle condizioni specifiche del servizio;

  • la formazione della figura educativa domiciliare in correlazione con la formazione del proprio
    personale, per la salute del bambino nell’età della prima infanzia e i comportamenti che la
    favoriscano, la relazione tra i bambini, la socializzazione e il gioco, i comportamenti e le
    attività che favoriscono la relazione adulto/bambino;

  • la formazione per la prevenzione degli incidenti domestici più ricorrenti, gli aspetti
    nutrizionali e di sicurezza alimentare, nonchè la responsabilità della conduzione di un
    servizio domiciliare;

  • la supervisione pedagogica e psicologica del servizio educativo domiciliare.

    Doveri di informazione

    Il soggetto titolare del servizio, al fine di consentire un’adeguata informazione, espone in modo
    visibile all’ingresso del nido in famiglia e ha l’obbligo d’informare i genitori dei bambini fruitori, in
    merito a:

    • le regole di svolgimento del servizio e ai criteri di accesso;
    • l’orario di apertura giornaliero;
    • le tariffe applicate;
    • la programmazione delle attività svolte con il relativo calendario;
    • l’organigramma del personale impegnato nell’attività e dell’impresa/ente titolare del servizio;
    • ogni altra informazione utile ai genitori.
      Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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