Pubblicata sul sito della Regione Piemonte la notizia sull’approvazione della nuova legge sul gioco d’azzardo patologico (https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/cambia-legge-sul-gioco-dazzardo-patologico), che ne riporta le principali caratteristiche, tra le quali:
- è interdetto l’esercizio delle attività in locali che si trovano a una distanza inferiore a 300 metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ed inferiore a 400 metri (prima erano 500) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dai seguenti luoghi sensibili: istituti scolastici d’istruzione secondaria, Università, istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro (money transfer), esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati ed altre attività creditizi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette;
- le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno;
- sono equiparati a nuova apertura l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di quelli esistenti, e il trasferimento dell’attività in altro locale;
- entro il 31 dicembre 2021 i titolari degli esercizi pubblici e commerciali presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco dismessi in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 9/2016 possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche qualora siano intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016.
E’ in corso la verifica su eventuale incidenza su modulistica e procedimenti.
Avviso di rettifica della Regione Piemonte per mero errore materiale nell’art. 11 della L.R. 19/2021 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”.