L’autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie Imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’ Art. 23 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012 n. 35 .
L’autorizzazione unica ambientale, incorpora in un unico titolo sette diverse autorizzazioni ambientali:
- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ;
- comunicazione preventiva di cui all’ Art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 , per l’utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’ Art. 269 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ;
- autorizzazione generale di cui all’ Art. 272 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ;
- comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 e 6, della L. 26 ottobre 1995 n. 447 ;
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’ Art. 9 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99 ;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .
La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell’articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati dagli enti locali). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza al Suap.
Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la VIA sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l’AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a “verifica di assoggettabilità” a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l’AUA.
L’autorizzazione unica ambientale ai sensi dell’ Art. 2 D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 viene rilasciata dal SUAP previa istruttoria tecnica degli enti competenti.
A parziale deroga di quanto sopra, a norma dell’articolo 3 comma 3 del decreto, vi è la possibilità per il gestore di non avvalersi dell’AUA per le attività soggette solo a comunicazione ovvero a autorizzazione di carattere generale.
Modulistica
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Come deve essere presentata
A partire dal 1 ottobre 2015 le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il servizio digitale pubblicato all’indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/804-valutazioni-e-adempimenti-ambientali#autorizzazione-unica-ambientale-aua.
Requisiti
L’autorizzazione unica ambientale ha durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.
Oneri, diritti, pagamenti
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)
- diritti SUAP (se richiesti)
- diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.
Validità
L’autorizzazione unica ambientale ha durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.
Riferimenti normativi
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.