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Fotografo

Si hanno due possibili nature giuridiche dell’attività fotografica: quella tradizionale di impresa (di impresa artigiana, quando si tratti di una piccola impresa); quella libero-professionale (lavoro autonomo).

Il fotografo è un artigiano quando:

  • ha per scopo la produzione di servizi;
  • esercita l’attività organizzata col suo lavoro personale e prevalente;
  • esercita l’attività in un’azienda costituita come ditta individuale, impresa familiare, società di persone senza prevalenza di capitale, o cooperative.

Il fotografo è un libero professionista quando l’attività:

  • è priva di struttura, basata sulla persona stessa del professionista-interprete;
  • produce immagini prevalentemente interpretative;
  • non ci sono investimenti significativi in attrezzatura;
  • non è nella pratica rivendibile a terzi, cioè non si genera un “avviamento commerciale” simile a quello che può avere un negozio o uno studio con una sua struttura riconoscibile.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare una attività di fotografo, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia.
.

Requisiti professionali: in caso di attività di fotografo al titolare non sono richiesti specifici requisiti professionali.

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti SUAP (se richiesti)
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

Ultima modifica: 23 Maggio 2024 alle 17:47

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