La dichiarazione di ospitalità dello straniero EXTRACOMUNITARIO è un adempimento derivante dall’ Art. 7 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 , che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno “straniero od apolide”, anche se parente e anche se minore, presso la propria abitazione o presso un immobile nel quale si ha temporanea dimora, di darne comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
La dichiarazione deve essere presentata entro 48 ore.
Modulistica
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, è tenuto a darne comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza.
A chi deve essere presentata
La dichiarazione va presentata al Comando di Polizia Locale.
Come deve essere presentata
Requisiti
Non sono previsti requisiti particolari.
Oneri, diritti, pagamenti
Non sono previsti costi ma la omessa o ritardata comunicazione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.