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Pubblico spettacolo dal vivo e proiezioni cinematografiche

Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, che all’articolo 38-bis prevede semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, in via sperimentale fino al 31/12/2021 e successivamente prorogate fino al 31/12/2024.

Questa procedura si applica quindi per gli spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali quali teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche, con le seguenti caratteristiche:

  • si svolgano in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno seguente;
  • siano destinati ad un massimo di 2.000 spettatori;
  • siano effettuati non in luoghi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

In questi casi per l’effettuazione della attività è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e quindi l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA medesima.

L’attività dovrà comunque svolgersi nel rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.

Disponibilità dell’area: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Misure di “Safety & Security”: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo, è necessario garantire gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell’ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche

Impatto Acustico: comunicazione di impatto acustico se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; istanza e relativa documentazione di impatto acustico in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione e in questo caso l’attività si potrà avviare solo dopo il rilascio del nulla osta.
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Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti di segreteria (se richiesti).Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 19 Giugno 2024 alle 16:43

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